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11/04/2024 all 10:00:04
Pregi: scrivo ora dopo aver testato l'addolcitore, confermo ottimo prodotto come da descrizione,grazie per ...
Difetti:
Voto: 5
11/04/2024 all 08:08:59
Pregi: ...
Difetti:
Voto: 4
06/03/2024 all 07:04:13
Pregi: Bonjour dommage que la notice ne soit pas en français Cordialement ...
Difetti:
Voto: 5
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è bene sapere:

Il promoter promuove le vendite sul sito xpowerwaterpumps.com,

la promozione del sito xpowerwaterpumps.com avviene via mail e visita diretta sul posto

l'area di lavoro del promoter è quella che il promoter riesce a gestire secondo le proprie capacità

una volta acquisito, il cliente rimane "agganciato" al promoter

 

 

IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI PROMOTER


L’attività di Promoter, sarà regolamentata ai sensi dell’articolo 1322 c.c., e viene identificata come attività di “procacciatore occasionale d’affari”.

Tale attività viene così inquadrata:

a) Il procacciatore, Promoter, svolge la propria attività in modo del tutto occasionale e, senza vincolo di esclusiva, segnalerà in   via del tutto occasionale eventuali affari. Il presente incarico è per sua natura precario e privo di stabilità. Salvo i casi di risoluzione automatica per inadempimento, le parti concordano che lo stesso potrà essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche senza preavviso alcuno, con l’invio di una e-mail con oggetto “Recesso immediato” all’indirizzo di posta elettronica eletto dalle parti. L’inattività di una delle parti in attesa di risoluzione automatica del contratto non farà sorgere diritti e/o doveri nei confronti dell’altra. In ogni caso, non sarà dovuta lacuna indennità a qualsiasi titolo, né previdenziale, né contributivo, né risarcitorio o assistenziale”;

 

b) Lo svolgimento dell’attività di procacciatore, Promoter, costituisce per il procacciatore stesso attività secondaria ed occasionale e viene effettuata da questi con organizzazione, gestione e rischio a proprio carico, essendo soggetto economico indipendente, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità, di subordinazione o di coordinamento con la nostra società e senza assumere alcun rapporto, presente o futuro, di subordinazione, parasubordinazione o di agenzia essendo il procacciatore libero di organizzare autonomamente l’attività senza obbligo di orario, itinerario o mansioni proprie del lavoratore dipendente ovvero con carattere di continuità come quelle del parasubordinato e dell’agente;

c) Le proposte pervenute dal Promoter non sono in alcun modo vincolanti sino all’accettazione delle stesse da parte della società. Sino a quando non vi sarà la formale accettazione il procacciatore, Promoter, non avrà alcun diritto di provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti;

d) L’incarico di procacciatore, Promoter, non attribuisce al procacciatore alcun potere di rappresentanza;

e) Il procacciatore svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null’altro avendo a pretendere se non il compenso provvisionale pattuito omnicomprensivo a fronte dell’attività complessivamente espletata;

f) Al procacciatore, Promoter, verrà corrisposto un compenso, commisurato con gli affari conclusi ed andati a buon fine, previa accettazione della società. L’affare si intenderà andato a buon fine solo in seguito all’integrale pagamento della fornitura da parte del cliente finale;

g) Il compenso sarà calcolato, a seconda del tipo di prodotto ed in base alla modalità di pagamento scelta, secondo la lettera d'incarico. La ditta Committente  si impegna ad informare prontamente, anche via e-mail, il procacciatore nel caso dovesse effettuare modifiche economiche al contratto che abbiano effetti riduttivi o peggiorativi, con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse;

h) Le modalità di pagamento sono determinate e stabilite nella lettera d’incarico;

i) Il procacciatore, Promoter, svolgendo attività occasionale dichiara di non essere iscritto al ruolo Agenti e Rappresentanti tenuto presso le Camere di Commercio e di non essere titolare di P.Iva;

l)Il procacciatore si dichiara edotto che, qualora nel corso di uno stesso anno percepisse provvigioni e/o altri redditi assoggettati alla Gestione Separata di cui alla Legge 8 agosto 1995, n.335, anche da più committenti diversi per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 dovrà tempestivamente comunicarlo alla società ai fini della corretta applicazione della normativa previdenziale e fiscale vigente. Si evidenza e ricorda che l’iscrizione alla Gestione Separata, e di conseguenza l’obbligo contributivo si verifica al superamento del limite di Euro 5.000,00 di reddito.Il soggetto il quale svolge una prestazione di lavoro autonomo occasionale con uno o più committenti deve procedere all’iscrizione INPS qualora l’ammontare complessivo dei compensi al netto dei costi risulti superiore a Euro 5.000,00. Il contributo previdenziale è per 1/3 a carico del prestatore con trattenuta da parte del committente e 2/3 a carico del committente.La quota del contributo a carico del soggetto non riduce la base imponibile soggetta alla ritenuta di acconto ed è deducibile nel quadro RP – Oneri Previdenziali. Nel caso in cui la predetta comunicazione sia tardiva od omessa la società non sarà responsabile di qualsiasi penalità, sanzione o altro addebito correlato a tale adempimento.Si rileva inoltre che la società non provvederà né all’iscrizione né all’eventuale cancellazione del sottoscritto alla Gestione Separata Inps di cui sopra. E che tale adempimento rimane a carico del Promoter.